Giulio Tremonti



Rassegna Stampa

- Libero

Tremonti-Fazio, la sfida in 6 lettere

Rimborsi delle obbligazioni Cirio, conti delle banche, ruolo della Consob, i prodotti finanziari My Way e 4You. Ecco il testo del carteggio, tra aprile e maggio 2003, fra il ministro dell'Economia e Palazzo Koch.

Lettera I
Roma, 3 aprile 2003
Signor Governatore, continuano a suscitare preoccupazione nell'opinione pubblica difficoltà di rimborso di titolo obbligazionari emessi dal Gruppo Cirio. La questione ha avuto vasto eco anche in sede parlamentare, ove ne sono stati sottolineati i rischi in relazione ai volumi finanziaria coinvolti, alle pesanti ripercussioni sui risparmiatori, alle conseguenze in termini di fiducia negli strumenti di mercato. E' stato anche revocato in dubbio se da parte degli attori istituzionali sia stata prestata la necessaria attenzione. Anche in considerazione della partecipazione di primari istituti bancari all'operazione. La prego di volermi fornire dati e notizie in possesso della Banca d'Italia che consentano una compiuta ricostruzione della vicenda. Voglia gradire, Signor Governatore, i migliori saluti.
Giulio Tremonti

Lettera 2
Roma, 24 aprile 2003
Signor Governatore, la rilevanza dei problemi connessi con il rimborso dei titoli obbligazionari del Gruppo Cirio mi induce a tornare in argomento. In base alle notizie disponibili, i "bond Cirio" sarebbero stati 0emessi da uno special purpose vehicle estero. Per le caratteristiche del collocamento, riservato a investitori istituzionali, non si sarebbe reso necessario il rispetto delle formalità prescritte per la sollecitazione all'investimento -di cui all'art. 94 e segg. del Testo unico della finanza e alla successiva normativa di attuazione - tra cui la pubblicazione di un prospetto informativo in lingua italiana. Nella realtà, pare che grandissima parte dei titoli della specie siano stati venduti dalle banche sottoscrittrici alla propria clientela "retail". Anche in tale occasione, secondo quanto sostenuto dalle stesse banche, non si sarebbe posto l'obbligo di redazione del prospetto, in quanto la vendita sarebbe avvenuta sulla base di trattative personalizzate e non nell'ambito di un appello generalizzato al pubblico risparmio. L'argomento, pur corretto sotto il profilo formale, appare difficilmente sostenibile nel caso di un collocamento "di massa, quale oggettivamente appare quello dei bond Cirio". Le anzidette considerazioni rendono evidente la necessita di una specifica attenzione del Governo sulla materia, a tal fine, si pone l'esigenza di disporre di informazioni di maggior dettaglio, rispetto a quelle richieste con la mia precedente nota del 3 aprile 2003, ove in possesso della Banca d'Italia. In particolare, occorrerebbe conoscere: - se nei confronti delle banche coinvolte nel "collocamento" presso la clientela "retail" delle obbligazioni Cirio siano state assunte iniziative da parte della Banca d'Italia nell'esercizio dell'attività' di vigilanza; - se, anche con riferimento a titoli di diversa natura, siano emersi comportamenti funzionali a trasferire alla clientela "retail" rischi che le banche non sono disposte a mantenere a proprio carico. Voglia gradire, Signor Governatore, i migliori saluti.
Giulio Tremonti


Lettera 2/risposta
Roma, 14 maggio 2003
Signor Ministro, con nota del 3 aprile u.s. Ella ha chiesto di conoscere dati e notizie utili per ricostruire la vicenda delle obbligazioni emesse dal Gruppo Cirio. Con successiva lettera del 24 aprile sono state chieste ulteriori informazioni in ordine alle iniziative assunte dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche che hanno effettuato il collocamento di tali titoli presso clientela retail, nonché più in generale che hanno tenuto comportamenti nel comparto dei valori mobiliari, funzionali a trasferire rischi bancari alla clientela. Vorrei ricordare in via preliminare che l'attuale regolamentazione italiana è ispirata alla normativa europea, consente alle banche di collocare e negoziare valori mobiliari in proprio e per conto terzi nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti emanati dalla Consob, competente ai sensi del] 'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 58/98. Inoltre la sollecitazione all'investimento in Italia è disciplinata, come noto, dagli artt. 94 e segg. del D.Lgs. n. 58/98 e da un apposito regolamento Consob (n. 11971 del 14.5.99): essa richiede in via generale la preventiva comunicazione alla Commissione e la pubblicazione di un prospetto informativo. Fanno eccezione, tra gli altri, i collocamenti rivolti a investitori professionali che, ai sensi dell' art. 100 del decreto, sono esonerati da tali adempimenti. Infine la negoziazione sul mercato secondario deve essere effettuata osservando la disciplina in materia di servizi di investimento prevista dagli artt. 21 e segg. del richiamato decreto legislativo e dal connesso regolamento Consob (n.11522 de11.1.7.98). Queste norme richiedono agli intermediari finanziari abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse della clientela e dell'integrità dei mercati; essi devono fornire agli acquirenti adeguate informazioni sull'investimento. In presenza di interessi in conflitto è fatto divieto agli intermediari di effettuare operazioni finanziarie con o per conto della clientela, a meno che non abbiano informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e il cliente non vi abbia acconsentito espressamente per iscritto. Nel periodo maggio 2000-febbraio 2002 le società del Gruppo Che hanno emesso sull' euromercato, come noto, nove prestiti obbligazionari, per un importo complessivo di 1,1 miliardi di curo. Dalle segnalazioni ricevute da noi dalle banche ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 385/93 dalle banche collocatrici alla Banca d 'Italia risulta che la maggior parte di tali prestiti sono stati collocati in Italia. Per i titoli ammessi, sprovvisti di rating e con un rendimento cedolare elevato, comparabile con quello di emissioni di livello non-investment grande, era prevista la quotazione alla Borsa del Lussemburgo. Nell 'ambito dei rapporti di collaborazione con la Consob, questa ultima, ai sensi dell' art. 10 , comma 2 del D. Lgs. 58/98, ha chiesto alla Banca d 'Italia di estendere accertamenti ispettivi in corso presso alcune banche all'individuazione di eventuali irregolarità nelle fasi di collocamento e di successiva negoziazione delle obbligazioni del Gruppo Cirio. Nel ribadire il costante impegno della Banca d'Italia nello svolgimento dei compiti di controllo ad essa demandati dall'ordinamento e nella collaborazione con la Consob, colgo I' occasione, Signor Ministro, per ricambiarLe i più distinti saluti.
Antonio Fazio


Lettera 3
Roma, 5 maggio 2003
Signor Governatore, le recenti informazioni rese alla comunità finanziaria dal Gruppo Capitalia riferiscono di una situazione connotata, da un lato, da perdite con riguardo all'esercizio da ultimo concluso e, dall'altro, da miglioramento della situazione tecnica a seguito di riduzione dei costi, fruttifere dismissioni ed operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Considerata la rilevanza dell'opera di riassetto, che risponde ad un' esigenza da lungo tempo avvertita, e tenuto conto della preminenza di Capitalia nel mercato creditizio e finanziario italiano, La invito a fornirmi le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia sulla situazione del gruppo sotto i profili tecnico, gestionale ed organizzativo. Voglia gradire, signor Governatore, i migliori saluti.
Giulio Tremonti

Lettera 4
Roma, 5 maggio 2003
Signor Governatore, la politica di acquisizioni successive perseguita ha consentito alla Banca Popolare di Lodi di realizzare una rapida crescita dimensionale e di assumere una posizione di rilievo nel panorama creditizio italiano. In relazione alla significatività del processo, La invito a fornirmi le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia sulle strategie aziendali e sui presupposti tecnico -gestionali che hanno consentito alla predetta Po-polare di conseguire tali risultati. Voglia gradire, Signor Governatore, i migliori saluti.
Giulio Tremonti


Lettera 4/risposta
Roma, 9 maggio 2003
Signor Ministro, mi riferisco alla nota del 5 corrente con la quale Ella chiede le informazioni e i dati in possesso della Banca sulla situazione del Gruppo Capitalia sotto i profili tecnico, gestionale e organizzativo. Con un'altra lettera, sotto la stessa data Ella ha chiesto informazioni e dati sulla strategia aziendale e sui profili tecnico-gestionali della Banca Popolare di Lodi. Al riguardo, Le significo che l'Istituto si trova nell'impossibilità giuridica di corrispondere alle Sue richieste non essendo le stesse inquadrabili nelle previsioni normative che consentono in via di deroga la comunicazione di dati e informazioni, preclusa in linea generale dalla legge a tutela degli interessi generali e delle singole imprese bancarie. In tale quadro normativo, la Banca, se aderisse alle richieste, incorrerebbe in profili di sicura illegittimità. Colgo l'occasione per comunicarLe che parteciperò con piacere alla riunione del CICR (comitato interministeriale credito e risparmio, ndr) da Lei convocata. In essa darò alcune preliminari valutazioni relativamente al progetto di nuovo accordo sul capitale delle banche. Le ricambio i migliori saluti.
Antonio Fazio

Lettera 5
Roma, 14 maggio 2003
Signor Governatore, Le inoltro nuovamente le mie lettera del 5 maggio (in allegato) concernenti il gruppo Capitalia e la banca Popolare di Lodi. Le richieste sono da intendersi formulate ai sensi dell'art. 7 del T.U. bancario. Tanto per quanto d'ufficio.
Giuli1o Tremonti

Lettera 5/risposta
Roma, 11 giugno 2003
Signor Ministro, mi riferisco alla Sua lettera del 14 maggio, con la quale ella precisa che le richieste relative al Gruppo Capitalia e alla Banca Popolare di Lodi sono da intendersi formulate ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico Bancario. Al riguardo, dopo un doveroso riesame debbo confermare che non è possibile corrispondere a richieste che riguardano notizie, informazioni e dati che la Banca possieda in ragione della sua attività di vigilanza nei confronti di singoli enti creditizi o di singoli gruppi bancari: materia sulla quale vige l' obbligo, inderogabile nella fattispecie, del segreto d 'ufficio. Le informazioni, i dati, i documenti acquisiti nell'esercizio dell'attività di vigilanza non sono coperti dal segreto, in conformità delle disposizioni vigenti e in coerenza con la tradizione costantemente osservata, nei limiti in cui la comunicazione sia strettamente indispensabile a sostegno e per la verifica delle proposte che siano formulate dalla Banca d'Italia o in sede di reclamo di terzi avverso provvedimenti della Banca stessa, a tutela del diritto di difesa: ipotesi, entrambe, che nel caso di specie non si verificano. L'occasione mi è gradita per inviarLe i migliori saluti.
Antonio Fazio

Lettera 6
Roma, 5 maggio 2003
Signor Governatore, la stampa ha dato risalto alla controversia in corso tra il Monte dei Paschi di Siena ed alcune organizzazioni dei consumatori con riguardo al collocamento di taluni fondi previdenziali (MyWay e 4You), che sarebbero attivati sulla base di un sottostante mutuo a lunga scadenza. La invito a fornirmi le informazioni in possesso della Banca d'Italia sui predetti fenomeni che, oltre a ingenerare sfiducia sui prodotti finanziari collocati dalle banche, con conseguenti effetti sul sistema creditizio e finanziario, sono suscettibili di incidere sulla situazione aziendale e sull'immagine complessiva del gruppo bacnario Montepaschi. Voglia gradire, signor Governatore, i migliori saluti.
Giulio Tremonti

Lettera 6/risposta
Roma, 14 maggio 2003
Signor Ministro, mi riferisco alla sua lettera del 5 corrente, con la quale Ella chiede informazioni su alcuni prodotti finanziari collocati da banche. Al riguardo, nel richiamare quanto rappresentatoLe con la nota del 9 scorso, Le fornisco i seguenti riferimenti di carattere generale. Il Testo unico sull'intermediazione finanziaria, nel disciplinare la materia dei "servizi di investimento", nel cui ambito sono da ricondurre i fatti da Lei richiamati, ripartisce -come noto- tra Banca d'Italia e Consob i compiti, rispettivamente, di tutela della stabilità degli intermediari e di trasparenza e correttezza dei loro comportamenti. La legge esclude espressamente l'applicazione ai servizi d'investimento della normativa sulla trasparenza dettata dal testo Unico bancario, che prevede competenze della Banca d'Italia in materia di pubblicità delle condizioni contrattuali praticate dalle banche". "Il collocamento di prodotti finanziari innovativi e complessi, suscettibili di produrre tassi di rendimento legati all'evoluzione del mercato, se attuato senza un' adeguata illustrazione volta a rendere la clientela consapevole dei rischi, espone gli intermediari a rischi legali e di reputazione allorchè non si verifichino le condizioni che avrebbero determinato il positivo evolversi dell'investimento. Al fine di preservare il rapporto di fiducia tra banche e clienti, la Banca d'Italia non manca di svolgere un'opera di generale sensibilizzazione, volta a promuovere comportamenti che, oltre al rispetto formale degli obblighi di legge, siano improntati a un costante, sostanziale miglioramento dei rapporti con i risparmiatori. La tutela della clientela bancaria, inoltre, non resta affidata solo agli ordinari rimedi giurisdizionali, ma anche a strumenti di autoregolamentazione, quali i codici deontologici e l'accordo su sull' Ombudsman bancario, la cui realizzazione è stata a suo tempo auspicata da questo Istituto. Già dall'estate dello scorso anno la Banca d'Italia, sulla base di alcuni esposti, ha chiesto alla banca interessata chiarimenti in merito agli episodi da Lei ora richiamati; ha rappresentato l'esigenza di verificare che sia stata fornita agli investitori una corretta e completa informativa. Pur considerando che la questione segnalata s'inquadra nell'ambito dei rapporti di diritto privato, che le banche intrattengono con la clientela, sono state richieste informazioni in merito a possibili soluzioni, anche di carattere conciliativo, delle controversie emerse. In proposito, la banca interessata ha recentemente comunicato le iniziative intraprese per la trattazione dei reclami e per la soluzione, anche stra-giudiziale, delle posizioni per le quali possano configurarsi irregolarità. In tale contesto, nel' ambito dei poteri a essa attribuiti dal legislatore, questa Autorità di vigilanza non mancherà di adoperarsi perche' i rapporti tra banche e clienti si svolgano in maniera corretta e trasparente.
Le ricambio, Signor Ministro, i migliori saluti.
Antonio Fazio